Allegato A al Decreto Commissariale n.75/2011
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEFINITIVO AI SENSI L.R. 14 del 4/08/2011 e s.m.i.
Le strutture sanitarie private che intendono proseguire l’attività in regime di accreditamento definitivo devono presentare entro il termine del 31/10/2011 nuova domanda di accreditamento istituzionale esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da So.Re.Sa. S.p.a. all’indirizzo
www.soresa.it.
Ai fini dell’ammissibilità delle domande di accreditamento istituzionale tali strutture devono:
a) Possedere autorizzazione all’esercizio ai sensi della deliberazione di Giunta regionale del 31 dicembre 2001, n. 7301 e successive modifiche e integrazioni. Sono considerati validi i titoli autorizzativi acquisiti dalle strutture, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale del 18 settembre 2006, n. 1465, pubblicata nel BURC del 16 ottobre 2006, n. 47, salvo idonea certificazione dell’ ASL territorialmente competente che certifichi che il mancato rilascio del titolo autorizzativo, fermo restando l’avvenuto adeguamento ai requisiti strutturali da parte dei soggetti interessati entro i termini indicati nella citata deliberazione di giunta n. 1465/2006, dipenda da causa non imputabile alle strutture stesse;
b) Per quanto attiene, infine, i titoli autorizzativi, ai sensi anche di quanto disposto dall’art. 1, comma 237 quater della L.R. 14/2011, si considerano validi quelli rilasciati sino alla data di entrata in vigore della medesima legge;
c) Essere in possesso di certificazione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente attestante:
1) Il possesso di valido titolo convenzionale ai sensi dell’art. 6, comma 6 della L. n. 724 del 23/12/1994;
2) La conformità tra le attività riportate nel titolo convenzionale e quelle autorizzate e attualmente erogate in provvisorio accreditamento;
d) attestare a tutt’oggi la permanenza dei requisiti stabiliti con la DGR 7301/2001 e successive modifiche e integrazioni;
e) aver presentato istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dei regolamenti 31 luglio 2006, n. 3 (esclusivamente per le attività di recupero e rieducazione funzionale ed i centri ambulatoriali di riabilitazione) e/o del regolamento del 22 giugno 2007, n. 1 (Regolamento recante la definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero ed in regime residenziale);
f) possedere i requisiti prescritti per l’accreditamento per le attività erogate così come disciplinati dai citati regolamenti consiliari n. 3/2006 e/o n. 1/2007.
Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti è documentato attraverso dichiarazioni di notorietà all’atto della compilazione dell’istanza attraverso la piattaforma informatica.
La presentazione delle domande di accreditamento istituzionale definitivo nei termini e con le modalità innanzi riportate costituisce titolo per la conferma dell’accreditamento istituzionale definitivo, condizionato alla verifica di cui al comma 237 duodecies della citata L.R. n. 14 del 4 agosto 2011.
La mancata presentazione della domanda di accreditamento istituzionale definitivo nei termini e con le modalità innanzi definite comporta, a decorrere dal 01/11/2011, la cessazione dell’accreditamento in atto.
Non devono presentare domanda per l’accreditamento istituzionale:
- Le strutture di dialisi ambulatoriale per le quali con Decreto Commissariale n .5 del 4 febbraio sono state disciplinate specifiche modalità di accreditamento istituzionale;
- Le strutture termali per le quali la Giunta Regionale con proprie delibere ha già provveduto ad accreditare i soggetti che operavano ai sensi dell’art. 6, comma 6, della Legge n. 724 del 23/12/1994 e per i quali si rende necessario, con successivi provvedimenti del Commissario ad acta, ulteriormente dettagliare nuovi aspetti procedurali;
- Le strutture di cui all’art. 1, comma 237 octodecies della L.R. 14/2011, attualmente sospeso ai sensi del Decreto Commissariale n. 69/2011;
- Le strutture già in possesso di accreditamento istituzionale ai sensi del Regolamento Consiliare n. 3/2007.
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